Condizioni generali di vendita

Tutto quello che dovete sapere per fare affari con noi.

SEZIONE 1 - Applicazione dei termini

(1) Le nostre forniture e i nostri servizi sono soggetti alle seguenti condizioni commerciali. Non accettiamo condizioni opposte da parte del nostro cliente o condizioni che si discostino dalle nostre Condizioni Generali di Contratto, a meno che tale accordo non sia stato dato espressamente e per iscritto.
(2) Le nostre condizioni commerciali si applicano anche se eseguiamo un ordine senza riserve, pur essendo a conoscenza di condizioni contrarie o divergenti da parte del cliente. Con la presente rifiutiamo espressamente le conferme d'ordine del cliente che fanno riferimento alle sue condizioni di acquisto divergenti.
(3) I nostri termini e condizioni commerciali si applicano anche a tutte le future transazioni commerciali con il nostro cliente.

SEZIONE 2 - Offerte e conclusione del contratto

(1) Salvo accordi diversi, siamo vincolati ai nostri ordini per 14 giorni a partire dalla data dell'offerta. Dopodiché possiamo revocarli, anche dopo la loro accettazione da parte del cliente.
(2) Il cliente è vincolato al suo ordine per 14 giorni. La nostra accettazione avviene per iscritto, via telefax o via e-mail, a meno che non consegniamo o fatturiamo immediatamente.
Lo stesso vale in caso di emendamenti, modifiche e accordi collaterali.
(3) Questo modulo è la conferma d'ordine vincolante.

SEZIONE 3 - Ambito delle consegne e dei servizi

(1) L'entità delle forniture e dei servizi è determinata dagli accordi tra le parti. Le informazioni relative all'entità delle forniture e dei servizi non costituiscono una garanzia da parte nostra di assunzione del rischio di disponibilità di subforniture. Ci riserviamo il diritto di rivendicare il fatto che i nostri fornitori non ci abbiano fornito correttamente o puntualmente.
Qualsiasi garanzia sulla disponibilità dei prodotti o dei loro componenti richiede un esplicito accordo scritto tra le parti, nel quale siano espressamente utilizzati i termini "garanzia" o "rischio di disponibilità".
(2) I dati indicati nella nostra offerta/conferma d'ordine determinano la qualità dei prodotti, che è da noi dovuta. In caso di discrepanze tra l'offerta e la conferma d'ordine, prevale la conferma d'ordine.
Le specifiche contenute in cataloghi, opuscoli, circolari, pubblicità, illustrazioni e listini prezzi non sono vincolanti, a meno che non siano diventate espressamente parte del contratto.
I dettagli citati nelle nostre conferme d'ordine e i disegni che si riferiscono alla qualità del prodotto non costituiscono alcuna garanzia, in particolare nessuna garanzia di durata.
Anche dopo la conclusione del contratto siamo autorizzati a consegnare un prodotto analogo al posto di quello concordato, a condizione che questo prodotto sia stato migliorato rispetto a quello stipulato e che sia conforme a tutte le funzioni previste dal contratto. Ciò vale in particolare anche per le funzioni aggiuntive che non erano incluse nell'oggetto di fornitura originariamente concordato.
(3) Nella misura in cui forniamo un software, i dettagli indicati nella descrizione e nella documentazione di questo software ne determinano la qualità. Eseguiamo l'installazione del software solo sulla base di un accordo separato. In mancanza di tale accordo, l'installazione sarà effettuata dal cliente.
(4) L'ambito delle forniture e dei servizi non comprende la formazione dei dipendenti del cliente. Un corso di formazione deve essere concordato tra le parti espressamente e per iscritto.
(5) Ci assumiamo la responsabilità dell'installazione solo se espressamente concordata tra le parti in forma testuale ai sensi del codice civile austriaco.
Se non diversamente concordato, l'installazione da parte nostra si limita al montaggio e alla messa in funzione dell'oggetto della fornitura. Si tratta di obblighi derivanti dalla vendita del prodotto. Non si verifica un'accettazione della prestazione ai sensi della legge sui contratti d'opera e di servizi.

SEZIONE 4 - Utilizzo del Software

(1) Nella misura in cui gli oggetti di fornitura includono software o noi forniamo software successivamente, al cliente viene concesso un abbonamento non esclusivo illimitato nel tempo, la cui portata è definita come segue.
(2) Il cliente ha il diritto di riprodurre il software fornito o contenuto nel prodotto solo nella misura in cui la relativa riproduzione sia necessaria per l'utilizzo degli oggetti della fornitura. Le riproduzioni necessarie comprendono l'installazione del software, registrato sul supporto dati originale, sulla memoria di massa del prodotto, nonché il caricamento del software sulla memoria interna. Inoltre il cliente può
copiare il software a scopo di backup. Tuttavia, dovrà essere eseguita e conservata una sola copia di backup. Questa copia di backup sarà contrassegnata come copia di backup del software consegnato e riporterà un riferimento alla nostra proprietà intellettuale visibile sul supporto dati.
(3) L'utilizzo multiplo del nostro software e/o l'utilizzo in rete richiede il nostro esplicito consenso in forma testuale ai sensi del Codice Civile Austriaco e un rispettivo accordo integrativo.
(4) La ricompilazione del software in altre forme di codice e altri tipi di reverse engineering, comprese le modifiche del software, devono essere approvati da noi in anticipo e per iscritto. Nel caso in cui ci rifiutassimo di porre rimedio a un difetto e le procedure di cui sopra fossero necessarie per la correzione del difetto, il nostro consenso non è necessario.
(5) Il cliente non è autorizzato a vendere o cedere a terzi il software stesso, senza l'oggetto della fornitura, senza il nostro consenso scritto.

SEZIONE 5 - Cooperazione del Cliente

(1) Il cliente è tenuto a collaborare in ogni modo necessario per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali. Se non diversamente concordato tra le parti, è richiesta in particolare la seguente collaborazione:

- Per quanto riguarda l'installazione dell'hardware, il cliente è tenuto a mettere a nostra disposizione locali dotati di una periferia che soddisfi tutti i requisiti tecnici necessari per l'installazione dell'hardware. Se i nostri oggetti di fornitura devono essere collegati a Internet, il cliente deve fornire le necessarie funzioni di accesso alle telecomunicazioni in condizioni di funzionamento.

- Per quanto riguarda l'installazione del software, il cliente è tenuto a fornirci l'hardware su cui deve essere installato il software e a mantenere tale hardware in condizioni tali da garantire un funzionamento al 100%.

(2) Nel caso in cui il cliente non adempia ai suoi obblighi di collaborazione e noi dovessimo quindi sostenere spese aggiuntive, ad esempio spese di viaggio, spese per l'alloggio in hotel o spese per il personale, il cliente è tenuto a rimborsare tali spese aggiuntive. I periodi di attesa causati dal mancato adempimento degli obblighi di collaborazione da parte del cliente saranno fatturati sulla base delle nostre tariffe orarie abituali.

SEZIONE 6 - Prezzi

(1) Se non diversamente concordato, i nostri prezzi si intendono franco fabbrica, più l'imposta sulla cifra d'affari applicabile nella Repubblica Federale Austriaca in quel momento. Se non diversamente concordato, tutti gli altri costi sono a carico del cliente, ad esempio i costi di imballaggio, trasporto, assicurazione, dogana, ecc.
(2) I prezzi indicati nella nostra offerta si basano sui nostri calcoli al momento dell'offerta. Nel caso in cui i prezzi dei componenti tecnici necessari per gli oggetti di fornitura aumentino di almeno il 10% dopo la formulazione dell'offerta o la stipula del contratto relativo a un contratto che prevede un obbligo di una delle parti di durata superiore a 4 mesi, siamo autorizzati ad aumentare i prezzi stipulati dei costi aggiuntivi proporzionali.
(3) Le fatture vengono emesse nella valuta concordata, a condizione che il tasso di cambio (prezzo di parità) dell'euro valido alla data della consegna serva come base di calcolo.

SEZIONE 7 - Pagamento

(1) I pagamenti sono esigibili alla data concordata per il pagamento. Se non è stata fissata una data di pagamento, i pagamenti saranno esigibili al ricevimento della fattura o di un estratto conto equivalente. Se la data di ricevimento della fattura o dell'estratto conto non è certa, i pagamenti saranno esigibili al momento del ricevimento delle nostre consegne o dei nostri servizi.
(2) Se più di una fattura è in sospeso, i pagamenti effettuati dai clienti saranno utilizzati per saldare il credito più lungo in sospeso.
(3) I pagamenti con cambiali o assegni non sono considerati pagamenti in contanti. Le cambiali o gli assegni sono accettati solo a titolo di prestazione provvisoria. Tutte le spese di sconto, di incasso, le commissioni o le imposte derivanti dall'accettazione, dal trasferimento o dall'incasso di una cambiale sono a carico del cliente. Non siamo obbligati a presentare in tempo bozze, assegni e altri metodi di pagamento. Se una bozza non viene scontata o non viene incassata in tempo, l'intero debito in sospeso o il saldo del debito è dovuto per il pagamento.
(4) Se il cliente non rispetta i suoi obblighi di pagamento, in particolare se interrompe i pagamenti, siamo autorizzati a richiedere l'intero debito residuo in una sola volta, anche se abbiamo già accettato assegni o cambiali. In questo caso abbiamo anche il diritto di rifiutare l'esecuzione dei nostri obblighi in sospeso, fino a quando il cliente non effettuerà il pagamento o fornirà sufficienti garanzie collaterali.
(5) Il cliente non ha diritto a compensare i suoi crediti con i nostri o a un diritto di ritenzione, a meno che le sue contropretese non siano state da noi riconosciute o definitivamente stabilite da un tribunale.

SEZIONE 8 - Termini di consegna, inadempimento e mancata prestazione

(1) I termini e le date da noi indicati non sono vincolanti, a meno che non siano stati espressamente fissati per iscritto nella nostra conferma d'ordine. Il termine di consegna è la data fissata per iscritto nella conferma d'ordine. Qualora tutti i documenti, le approvazioni necessarie, la collaborazione ecc. che il cliente deve fornire non siano stati presentati almeno un mese prima della data di consegna, tale data di consegna sarà prorogata di un mese, a partire dalla data in cui tutti i suddetti documenti, le approvazioni necessarie, la collaborazione ecc. saranno stati completati e ricevuti.
(2) La data di consegna si considera rispettata se la merce ha lasciato il nostro stabilimento entro il termine di consegna concordato o, in caso di ritiro da parte del cliente, se questi è stato informato della nostra disponibilità alla spedizione.
(3) Se possiamo dimostrare che, nonostante un'attenta selezione dei nostri fornitori e nonostante la stipula dei contratti necessari a condizioni ragionevoli, non siamo stati riforniti in tempo da uno dei nostri fornitori, il termine di consegna sarà prolungato del ritardo causato dalla mancata fornitura in tempo da parte del nostro fornitore. Qualora il suddetto impedimento si protragga per più di un mese, il cliente avrà il diritto di annullare il contratto per la parte non ancora realizzata. In questo caso sono escluse le richieste di risarcimento.
Potremo avvalerci delle suddette circostanze solo se ne informeremo immediatamente il cliente, ossia entro 3 giorni lavorativi da quando ne siamo venuti a conoscenza.
(4) Nel caso in cui, dopo la stipula del contratto, ci venga impedito di adempiere ai nostri obblighi contrattuali a causa di circostanze impreviste e insolite, che non potevano essere evitate nonostante l'adozione di misure adeguate alle singole circostanze, in particolare a causa dell'interruzione dell'attività, di sanzioni o interventi amministrativi, di ritardi nella fornitura di materie prime essenziali, di carenze energetiche, ecc. Qualora l'esecuzione della consegna diventi impossibile a causa delle circostanze sopra citate, saremo esonerati dall'obbligo di consegna.
Se le circostanze di cui sopra persistono per più di un mese, entrambe le parti hanno il diritto di annullare il contratto per la parte non ancora soddisfatta.
In questi casi di forza maggiore, il cliente non ha diritto a richiedere un risarcimento danni da parte nostra. Saremo autorizzati ad avvalerci delle suddette circostanze solo se ne informeremo immediatamente il cliente.
Questa disposizione si applica di conseguenza in caso di serrate o scioperi.
(5) In caso di ritardo nell'accettazione dell'adempimento, il cliente è tenuto a risarcirci per i danni causati da questa violazione del contratto, in particolare per le spese sostenute a causa dello stoccaggio della merce. Ciò non vale se la violazione del contratto non è imputabile al cliente. In questo caso l'obbligo del cliente di rimborsare i costi è limitato alle spese da noi sostenute per il deposito della merce. Dopo aver fissato un termine adeguato per l'accettazione della consegna, ma senza successo, siamo inoltre autorizzati a disporre diversamente della merce e a rifornire il cliente entro un termine ragionevolmente prolungato.
Il cliente è tenuto a effettuare i pagamenti entro la data concordata anche se è in ritardo con l'accettazione. Se disponiamo diversamente della merce, il cliente non è più tenuto a pagare gli interessi di mora a partire dalla data di tale disposizione. Tuttavia, non siamo obbligati a disporre diversamente della merce.

SEZIONE 9 - Passaggio del rischio/spedizione

(1) Se l'oggetto della fornitura viene spedito al cliente su richiesta di quest'ultimo o se la consegna avviene - come di norma - franco fabbrica, il rischio di distruzione accidentale o di deterioramento accidentale della merce passa al cliente insieme alla consegna alla persona da noi incaricata della spedizione, ma non oltre il momento in cui la merce lascia la nostra fabbrica o il nostro magazzino; questo rischio passa indipendentemente dal fatto che la spedizione sia avvenuta dal luogo di adempimento o da chi sostiene le spese di trasporto. Se la merce è pronta per la spedizione e la spedizione o l'accettazione della merce viene ritardata a causa di circostanze che esulano dalla nostra responsabilità, il rischio passa al cliente nel momento in cui riceve il nostro avviso di disponibilità per la spedizione. Provvediamo all'assicurazione degli oggetti di consegna solo su espressa richiesta del cliente.
(2) Se non diversamente stabilito dal cliente, la modalità di spedizione è a nostra discrezione. Non siamo obbligati a utilizzare la modalità di spedizione più economica. L'imballaggio sarà fatturato e non sarà ritirato, a meno che non sia stabilito diversamente da disposizioni di legge, ad esempio la "Verpackungsverordnung", o a meno che non sia stato concordato diversamente tra il cliente e noi in un caso particolare.
(3) I campioni, gli originali e gli altri oggetti forniti dal cliente saranno conservati in modo adeguato. Il cliente è tenuto a stipulare un'assicurazione contro il furto, l'incendio, l'acqua o altri rischi, a meno che non ci incarichi di stipulare un'assicurazione corrispondente i cui costi sono a carico del cliente. Lo stesso vale se immagazziniamo la merce prodotta per il cliente su sua richiesta.

SEZIONE 10 - Conservazione del titolo

(1) La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i debiti in sospeso derivanti dal rapporto commerciale tra noi e il cliente. Il cliente ha il diritto di rivendere la merce nell'ambito della sua normale attività.
(2) In caso di lavorazione o combinazione della merce fornita, la riserva di proprietà si applica anche alla nuova merce e noi saremo considerati il loro produttore. Se la nostra merce viene lavorata o unita a merci o attrezzature di terzi, di cui non siamo proprietari, saremo proprietari della quota di comproprietà del nuovo oggetto, determinata dal rapporto del valore della fattura tra la nostra merce e l'altra merce lavorata.
(3) Se l'oggetto della consegna è collegato in modo inscindibile con altri oggetti, di cui non siamo proprietari, saremo proprietari della quota di proprietà comune del nuovo oggetto, determinata dal rapporto del valore tra l'oggetto della consegna e gli altri beni combinati al momento della loro combinazione.
(4) I crediti in sospeso del cliente derivanti dalla rivendita della merce a terzi sono da considerarsi già ceduti dal cliente a noi nel momento stesso in cui si trova in possesso della totalità o dell'importo della nostra quota di comproprietà a titolo di garanzia (cfr. § 10, punto (2)); noi accettiamo la cessione. Il cliente ha il diritto di riscuotere questi crediti fino a quando non revochiamo questa autorizzazione o non interrompe i pagamenti. Il cliente non è autorizzato a cedere tali crediti, nemmeno per riscuotere tali crediti tramite factoring, a meno che il factor non sia obbligato a trasferire direttamente a noi gli importi riscossi, finché non abbiamo ancora crediti in sospeso nei confronti del cliente.
Su nostra richiesta, il cliente deve fornirci le informazioni necessarie per la riscossione dei crediti ceduti, tra cui una copia del contratto con il suo cliente, la fattura e un elenco dei pagamenti ricevuti dal suo cliente.
(5) Il cliente ci informerà immediatamente di eventuali misure di esecuzione forzata imposte da terzi sulla merce da noi venduta con riserva di proprietà o su crediti a noi anticipati e ci trasmetterà i documenti necessari per un nostro intervento.
(6) Se il cliente è in ritardo con i pagamenti per due volte nell'arco di sei mesi o se il cliente è insolvente o se criteri oggettivi ne indicano l'insolvenza, siamo autorizzati, in caso di rivendita della merce, a riscuotere gli importi arretrati assegnati direttamente dal cliente del cliente. Il nostro diritto di recedere dal contratto rimane inalterato.
(7) Su richiesta del cliente siamo tenuti a svincolare le garanzie a noi spettanti a nostra discrezione, qualora il valore di tali garanzie superi di oltre il dieci per cento i crediti da garantire.
(8) Il cliente detiene la merce da noi venduta con riserva di proprietà per noi. Egli deve stipulare un'assicurazione contro l'incendio, il furto e l'acqua. Con la presente il cliente cede a noi i suoi diritti di risarcimento nei confronti delle compagnie di assicurazione e di altre persone o enti responsabili del risarcimento dei danni di cui alla frase 2, per l'importo del nostro credito. Nel caso in cui vi sia un divieto di cessione, il cliente garantisce che l'assicuratore conceda espressamente il consenso alla cessione.

SEZIONE 11 - Obblighi di controllo e di avvertenza sui prodotti

(1) Al fine di proteggere i terzi dai pericoli che possono derivare dai nostri prodotti, il cliente è tenuto a controllare costantemente il prodotto per quanto riguarda la sua sicurezza (obbligo di controllo del prodotto). Il cliente ci informerà immediatamente per iscritto dei pericoli derivanti dal prodotto non appena questi si manifestano (obbligo di segnalazione del prodotto).
(2) Se i reclami basati sulla violazione dell'obbligo di controllo del prodotto e/o dell'obbligo di avvertenza del prodotto dovessero essere fatti valere nei nostri confronti da terzi, tale responsabilità sarà trasferita al cliente, se la nostra responsabilità è stata causata da una violazione dell'obbligo di controllo del prodotto e/o dell'obbligo di avvertenza del prodotto attribuibile al cliente.

SEZIONE 12 - Avviso di difettosità

L'obbligo del cliente di esaminare la merce e di presentare un reclamo per un difetto immediatamente dopo il ricevimento è stabilito dal Codice commerciale austriaco (HGB).

SEZIONE - 13 Responsabilità per difetti/Periodo di prescrizione

(1) Se la merce consegnata e/o l'installazione e/o la documentazione sono difettose o se determinate condizioni della merce non sono conformi a una garanzia da noi fornita, abbiamo la possibilità di scegliere se riparare la merce difettosa o sostituirla con merce priva di difetti.
(2) Se due tentativi di rimediare a un difetto falliscono, il cliente ha il diritto di scegliere se annullare il contratto o ridurre il prezzo di acquisto.
Se il difetto è stato causato da grave negligenza o dolo da parte nostra, dei nostri ausiliari o di persone da noi impiegate nell'adempimento dei nostri obblighi e/o se il difetto comporta una violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali) a noi imputabili, e/o un danno alla persona, alla vita o alla salute imputabile, o se abbiamo fornito una garanzia per determinate condizioni della merce, il cliente può anche richiedere un risarcimento danni.
Se la nostra violazione degli obblighi cardinali è stata causata da una lieve negligenza e ha provocato un danno economico o un danno alla proprietà del cliente, la richiesta di risarcimento è limitata alle perdite tipicamente prevedibili.
In questi casi non vi sarà alcuna responsabilità per interruzioni di produzione o mancati guadagni.
Questa limitazione di responsabilità si applica di conseguenza ai nostri agenti vicari e alle persone da noi impiegate nell'esecuzione dei nostri obblighi.
(3) Se decidiamo di riparare il difetto, le spese sostenute sono a nostro carico. Ciò non include i costi derivanti dal fatto che il cliente ha spostato la merce consegnata dalla sede del cliente o dal luogo di consegna.
Se la riparazione del difetto consiste nella sostituzione di componenti a innesto, che possono essere sostituiti senza ulteriori modifiche tecniche, possiamo adempiere al nostro obbligo di eliminare il difetto inviando al cliente il componente a innesto insieme alle istruzioni per la sostituzione.
(4) Il cliente non ha diritto a richieste di garanzia.

- per quanto riguarda i difetti causati da un trattamento irragionevole o da un'usura eccessiva da parte sua o dei suoi clienti,

- in caso di errori di funzionamento o di errori di applicazione,

- se l'oggetto della consegna è stato manomesso o alterato incorporando parti non provenienti da noi, salvo che il difetto non sia stato causato da tali modifiche,

- quando le istruzioni di montaggio o di utilizzo, di cui abbiamo informato il cliente, non sono state rispettate dal cliente o dai suoi stessi clienti, tranne nei casi in cui il difetto non sia stato causato da tale inosservanza,

- per l'idoneità della merce per un particolare scopo d'uso, a meno che tale uso specifico non sia menzionato nella conferma d'ordine o nelle istruzioni scritte allegate alla merce, o l'idoneità per un particolare scopo d'uso sia stata espressamente confermata da noi.

Se il difetto è stato causato da una circostanza che non ci obbliga alla garanzia, il cliente ci rimborserà tutte le spese causate dal suo reclamo.
(5) Il termine di prescrizione ordinario per i reclami basati sui difetti della merce fornita, che di solito non viene utilizzata per gli edifici, è di 1 anno dalla consegna della merce al cliente e, in caso di installazione dovuta da noi, dall'esecuzione dell'installazione.
Nella misura in cui siamo responsabili per i danni, l'abbreviazione del termine di prescrizione non si applica alle richieste di risarcimento danni basate su difetti causati da grave negligenza o dolo, violazione imputabile di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali), nonché danni alla persona, alla vita o alla salute a noi imputabili, o se abbiamo fornito una garanzia su una determinata qualità della merce.
Se abbiamo espressamente fornito una garanzia su una determinata qualità del prodotto, il periodo di prescrizione per i reclami derivanti da questa garanzia è di 2 anni dalla consegna dell'oggetto di vendita, a cui si riferisce la garanzia. Se abbiamo fornito una garanzia di durata, il termine di prescrizione per i reclami derivanti da questa garanzia scade quando termina il periodo per il quale è stata fornita la garanzia di durata. Anche questo periodo di prescrizione decorre dalla consegna della merce a cui si riferisce la garanzia.
Se la durata della garanzia è inferiore a un anno, il periodo di prescrizione è definito dal § 13 clausola 5 delle presenti Condizioni generali di contratto.
(6) Se la merce consegnata è di seconda mano, è esclusa qualsiasi responsabilità per difetti. Questa limitazione di responsabilità non si applica a richieste di risarcimento danni basate su negligenza grave o dolo, violazione imputabile di obblighi contrattuali essenziali (obbligo cardinale), nonché danni personali imputabili, lesioni alla vita o alla salute, nonché in caso di garanzia da parte nostra su una determinata qualità del prodotto.
(7) Resta impregiudicata l'eventuale applicazione della legge sulla responsabilità del prodotto.

SEZIONE 14 - Richieste di indennizzo derivanti da violazioni degli obblighi di protezione, inadempimento e mancata prestazione

(1) La nostra responsabilità per i difetti di qualità e i vizi del titolo non è influenzata da questa sezione (§ 14). A questo tipo di responsabilità si applicano le disposizioni dei §§ 13 e 15 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
(2) Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da altre violazioni di obblighi da parte nostra, in particolare obblighi di tutela di interessi meritevoli di protezione e/o obblighi derivanti da rapporti paracontrattuali, a meno che non si basino su colpa grave o dolo, violazione imputabile di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali), o danni alla persona, alla vita o alla salute causati da noi, dai nostri ausiliari o da persone da noi impiegate nell'adempimento dei nostri obblighi.
Se siamo responsabili di una violazione degli obblighi cardinali per negligenza lieve, la richiesta di risarcimento dei danni economici e patrimoniali è limitata alle perdite tipicamente prevedibili.
In questi casi non vi sarà alcuna responsabilità per interruzioni di produzione o mancati guadagni.
(3) La limitazione di responsabilità di cui al § 14, clausola 2, si applica di conseguenza alle richieste di risarcimento per fatto illecito.
(4) Le richieste di risarcimento derivanti da ritardi nella consegna o da inadempienze non possono essere fatte valere nei nostri confronti, a meno che non siano basate su dolo o colpa grave da parte nostra, dei nostri agenti ausiliari o di persone da noi impiegate nell'adempimento dei nostri obblighi.
Questa limitazione di responsabilità non si applica in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali) a noi imputabili.
Se siamo responsabili di danni per negligenza lieve (violazione di obblighi cardinali), la richiesta di risarcimento è limitata ai danni tipicamente prevedibili.
In questi casi di negligenza lieve non vi sarà alcuna responsabilità per interruzione della produzione o mancato guadagno.
La presente limitazione di responsabilità non pregiudica l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto da parte del cliente in caso di ritardo nella consegna o di mancata esecuzione.
(5) Le richieste di risarcimento derivanti da altre violazioni di obblighi, inadempienze o mancati adempimenti ai sensi della presente sezione, che non sono richieste per difetti di qualità e/o vizi di titolo, sono soggette a un termine di prescrizione di un anno a partire dalla fine dell'anno in cui la richiesta è sorta e il cliente ha avuto conoscenza delle circostanze che giustificano la richiesta o la sua mancata conoscenza è dovuta a grave negligenza. La presente disposizione non pregiudica i termini massimi di prescrizione previsti dal § 199, paragrafi 2 e 3, del Codice civile austriaco.
Questa restrizione non si applica a richieste di risarcimento danni basate su negligenza grave o dolo, violazione imputabile di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali), nonché danni alla persona, alla vita o alla salute, causati da noi, dai nostri agenti ausiliari o da persone da noi impiegate nell'esecuzione dei nostri obblighi.
(6) Resta impregiudicata l'eventuale applicazione della legge sulla responsabilità del prodotto.

SEZIONE 15 - Diritti di proprietà intellettuale

(1) Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti dalla violazione di marchi, brevetti, domande di brevetto, modelli di utilità, disegni registrati o diritti d'autore di terzi nei nostri confronti, dei nostri agenti ausiliari o delle persone da noi impiegate nell'adempimento dei nostri obblighi, a meno che non si basino su una grave negligenza o su un intento doloso da parte nostra, dei nostri agenti ausiliari o delle persone da noi impiegate nell'adempimento dei nostri obblighi o che abbiamo garantito che i suddetti diritti di proprietà intellettuale non saranno violati.
Questa limitazione di responsabilità non si applica in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali) imputabili a noi, ai nostri agenti vicari o alle persone da noi impiegate nell'esecuzione dei nostri obblighi.
Se noi, i nostri agenti ausiliari o le persone da noi impiegate nell'adempimento dei nostri obblighi sono responsabili di danni basati su negligenza lieve (violazione di obblighi cardinali), la richiesta di risarcimento è limitata ai danni tipicamente prevedibili.
In questi casi di responsabilità per negligenza lieve, non è prevista alcuna responsabilità per interruzione della produzione o mancato guadagno.
Questa limitazione di responsabilità si applica di conseguenza ai nostri agenti vicari e alle persone da noi impiegate nell'esecuzione dei nostri obblighi.
(2) Il diritto del cliente di recedere dal contratto a causa della violazione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale rimane inalterato.
(3) In caso di rivendicazioni basate sulla violazione di diritti di terzi, il cliente può dimostrare tale vizio di proprietà solo con una sentenza definitiva di un tribunale nei suoi confronti. Ciò non pregiudica il diritto del cliente di costituirci come terzo convenuto nella causa di violazione.

SEZIONE 16 - Sospensione del periodo di prescrizione a causa delle trattative

(1) Le trattative riguardanti la responsabilità per difetti o altre richieste di risarcimento danni saranno considerate esistenti solo se le parti hanno dichiarato per iscritto che stanno negoziando tali richieste. Qualora il riferimento a tale requisito per iscritto costituisca un abuso di diritto, nessuna delle parti potrà invocarne l'osservanza.

SEZIONE 17 - Segreti commerciali/Protezione dei dati

(1) I progetti, i disegni e i dati tecnici che consegniamo al cliente restano di nostra proprietà. La consegna dei documenti citati non crea alcun diritto del cliente su tali documenti, in particolare nessuna sottoscrizione. Il cliente non può utilizzare questi documenti, in particolare non può copiarli, riprodurli o consegnarli, renderli accessibili o divulgarli a terzi senza il nostro consenso scritto. Ciò vale anche se i documenti non sono contrassegnati come informazioni riservate.
(2) Il cliente garantisce che i suoi dipendenti, consulenti, azionisti e altri, che verranno a conoscenza di questi segreti commerciali, saranno obbligati per iscritto a salvaguardare i nostri segreti commerciali nella misura sopra descritta.
(3) Questi obblighi continuano ad applicarsi anche dopo la cessazione dei rapporti contrattuali.
(4) Siamo autorizzati a trattare i dati del cliente che otteniamo in relazione ai rapporti contrattuali o in relazione ad essi, indipendentemente dal fatto che provengano dal cliente stesso o da terzi, nel rispetto della legge sulla protezione dei dati.

SEZIONE 18 - Luogo di esecuzione, legge applicabile, foro competente, invalidità parziale

(1) Il luogo di esecuzione delle consegne e dei pagamenti è Weiz.
(2) Le presenti Condizioni Generali di Contratto e l'intero rapporto contrattuale tra noi e il cliente sono soggetti al diritto della Repubblica Federale d'Austria, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
(3) Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è Weiz o, a nostra discrezione, il luogo in cui ha sede il cliente.
(4) Gli accordi di garanzia, le riserve, le modifiche o gli emendamenti devono essere effettuati per iscritto.
(5) Nel caso in cui singole clausole delle presenti Condizioni Generali di Contratto siano o diventino invalide, le parti restanti rimarranno valide.
Qualora altre disposizioni concordate in relazione alla collaborazione con il cliente siano o diventino non valide, la validità di tutte le restanti disposizioni o accordi rimarrà inalterata. In tal caso, le parti saranno tenute a interpretare o modificare la clausola non valida, in modo che lo scopo economico della clausola non valida possa essere raggiunto in modo giuridicamente valido.

Valido: Settembre 2014 fino alla versione successiva